CASSAZIONE, Sez. trib., sent. 7 giugno
2017, n. 14091
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Studi di settore - Avviso di
accertamento - Motivazione - Documentazione prodotta dal contribuente - Esame -
Necessità – Omessa indicazione del motivo per il quale disattende la
documentazione prodotta – Nullità dell’atto per difetto di motivazione -
Sussiste
Fatti di causa
1. La
competente Agenzia delle entrate rettificava i redditi dichiarati nell'anno di
imposta 2002 dal contribuente, esercente l'attività di riparatore meccanico,
mediante l'applicazione degli studi di settore, rideterminando maggiori imposte
ai fini IVA, IRPEF ed IRAP.
2. Il ricorso
proposto dal contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria
provinciale di Bologna e la sentenza, appellata dall'Agenzia delle entrate,
veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna
che, con la sentenza n. 23 del 29 marzo 2011, rilevava la carenza motivazionale
dell'atto impositivo fondato sul mero scostamento dei redditi dichiarati
rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore applicato e sull'esito
negativo del contraddittorio.
3. Ricorre per
cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replica
l'intimato.
4. Il Collegio
ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il
primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione
degli artt. 62 sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazione,
dalla legge n. 427 del 1993, e 2697 cod. civ., sostenendo che i giudici di
appello, rilevando il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, non
avevano correttamente applicato i principi fissati dalle Sezioni unite di
questa Corte nella sentenza n. 26635 del 2009, espressamente richiamata in
sentenza, in quanto non avevano considerato il comportamento tenuto dal contribuente
in sede di contraddittorio, non solo del tutto inerte, ma anche <di spregio
nei confronti dell'operato dell'Amministrazione finanziaria>, avendo fatto
pervenire, per il tramite di un suo delegato, una comunicazione di non
accettazione della proposta di accertamento con adesione formulata dall'ufficio
finanziario, espressamente riportata nella motivazione dell'avviso di
accertamento, e per avere giustificato lo scostamento dei redditi dichiarati da
quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore sulla scorta di un
certificato medico attestante uno stato patologico risalente all'anno di
imposta precedente (2001).
2. Con il
secondo subordinato motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione della
sentenza impugnata per avere i giudici di appello del tutto omesso di valutare
l'idoneità della documentazione prodotta dal contribuente, consistente in una
certificazione medica attestante uno stato patologico del medesimo risalente
all'anno 2001, a giustificare il rilevato scostamento.
3. Il primo
motivo è infondato e va rigettato con conseguente assorbimento del secondo.
3.1.
Nell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente e riprodotto,
per autosufficienza, nel ricorso, l'amministrazione finanziaria si limita a
dare atto della mancata accettazione da parte del contribuente della proposta
di adesione formulata dall'ufficio (peraltro negli stessi termini di quella
fatta con riferimento all'anno di imposta precedente ed accettata dal
contribuente), ma nulla viene detto in ordine alla documentazione prodotta in
quella stessa sede dal contribuente. Ed è la stessa ricorrente a precisare
(pag. 14 del ricorso) che il contribuente aveva prodotto <sia in sede di
contraddittorio con lo scrivente ufficio che, successivamente, in sede
contenziosa> certificazione medica attestante una patologia che gli aveva
precluso il raggiungimento del livello di reddito risultante dallo studio di
settore. Orbene, ancorché la predetta certificazione risalisse all'anno 2001,
nella motivazione dell'avviso di accertamento non vi è traccia alcuna della
valutazione di tale documentazione. Correttamente, quindi, la CTR ha rilevato
il difetto di motivazione dell'atto impositivo giacché, alla stregua dei
principi affermati dal supremo consesso di questa Corte nella sentenza citata
dalla CTR (Cass. n. 26635 del 2009) e consolidatisi nelle successive pronunce
di questa Sezione (cfr., ex multis, Cass. n. 11633 del 2013, n. 17646 e n.
20414 del 2014, n. 3415 del 2015 e n. 6114 e n. 10047 del 2016), in particolare
sul rilievo che l'atto impositivo deve dare motivata contezza delle ragioni che
inducono l'ufficio a non ritenere attendibile le allegazioni della parte, nella
specie l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto dare atto nell'avviso di
accertamento del motivo per il quale aveva ritenuto di disattendere quella
certificazione medica. Al riguardo deve anche osservarsi che, diversamente da quanto
sostenuto dalla ricorrente nel mezzo di impugnazione in esame, nel caso di
specie il contribuente non era rimasto inerte, avendo risposto all'invito al
contraddittorio depositando quella certificazione, la cui valutazione,
trattandosi di documentazione attestante un fatto specifico (arg. da Cass. n.
3415 del 2015, che fa riferimento alla necessità di <allegazioni
specifiche>) ed affatto inconferente alla fattispecie concreta, andava
esplicitata nell'avviso di accertamento, indipendentemente dalla sua idoneità a
giustificare il conseguimento di un reddito inferiore a quello che sarebbe
normale secondo lo specifico studio di settore.
Per le ragioni
esposte il motivo di ricorso esaminato va rigettato perché infondato ed il
secondo deve ritenersi assorbito. Non deve provvedersi sulle spese del presente
giudizio di legittimità in assenza di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta
il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.